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+++ Opportunità Formative: stage e tirocini
Sempre pił diffuse e apprezzate da imprese e studenti, le iniziative di tirocinio pratico dovrebbero consentire di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso periodi di permanenza e di lavoro dei

Sempre più diffuse e apprezzate da imprese e studenti, le iniziative di tirocinio pratico dovrebbero consentire di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso periodi di permanenza e di lavoro dei tirocinanti nelle aziende.
Fino alla fine del 1996 i tirocini erano regolati dal decreto legge n. 511 del 1/10/1996. Poi il decreto non è stato convertito in legge, né inserito in altri testi di legge, né tantomeno reiterato. Perciò è tornata in vigore la legge n. 236 del 19/7/1993, che nei commi 14-18 dell'articolo 9 regola i tirocini di orientamento e formativi. E' più restrittiva rispetto al decreto, in particolare sui tempi e le modalità di realizzazione degli stage. E meno dettagliata, tant'è vero che in data 6 marzo 1997 è stata emanata una circolare ministeriale, la n.29/97, che stabilisce i criteri per la stipula delle nuove convenzioni e ribadisce i tempi di durata dei tirocini. Tutto ciò in attesa della normativa definitiva, peraltro in fase di predisposizione.
La recente legge sull'occupazione datata 27 giugno 1997 prende in considerazione anche il capitolo importante dei tirocini formativi e orientativi, delineando per il momento le linee generali da seguire in un prossimo futuro. E'infatti previsto che entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi verso marzo 1998) sia emanato un Decreto interministeriale che fissi finalmente norme e regole da rispettare. Le nuove e "definitive" disposizioni dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni: - potranno promuovere le iniziative di tirocinio soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati appartenenti al settore non-profit: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali ma che rilascino titoli con valore legale, centri pubblici o a partecipazione pubblica o convenzionati di formazione e/o orientamento, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte negli albi regionali, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
- I tirocini si svolgeranno sulla base di apposite convenzioni stipulate fra i promotori delle iniziative e i datori di lavoro.
- La durata dei rapporti di tirocinio, che non sono rapporti di lavoro, non potrà superare i 12 mesi (24 per i portatori di handicap).
- Chi promuove il tirocinio dovrà assicurare i partecipanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, nonché garantire la presenza di un tutore.
- Le attività svolte saranno riconosciute come "crediti formativi" da utilizzare all'avvio di un rapporto di lavoro.
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