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+++ Regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2001 n. 189, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Per quanto concerne il termine per la sua entrata in vigore si

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2001 n. 189, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per quanto concerne il termine per la sua entrata in vigore si segnala che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003, ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 185.

Dopo più di un secolo di normativa in tema di espropriazioni, il Legislatore ha provveduto a riordinarla tutta in un provvedimento che conta 59 articoli.
L'obbiettivo principale è stato quello di semplificare la procedura di esproprio creando un sistema applicabile in ogni caso.
La competenza viene affidata interamente all'ente pubblico che realizza l'opera senza più la necessità del tribunale o delle autorità prefettizie.
Il decreto di esproprio può essere emanato solo se la previsione dell'opera da realizzare è contenuta nello strumento urbanistico generale, se è stata dichiarata la pubblica utilità del suolo, e se vi è stata una determinazione quantomeno parziale e provvisoria della indennità di esproprio (art. 8).
Quando viene approvato il piano urbanistico generale che prevede la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, scatta il vincolo preordinato all'esproprio che dura cinque anni (art. 9 e 10).
Se nell'arco di questo tempo non viene dichiarata la pubblica utilità del suolo, il vincolo decade.
La legge prevede che il vincolo possa essere imposto anche attraverso conferenza di servizi, accordo di programma o un altro atto che comporti una variante al piano urbanistico.
Successivamente a questa fase, l'autorità competente dell'ente pubblico che deve realizzare l'opera, notifica a ciascun proprietario, i beni da espropriare e le somme che offre. A partire da questo momento ciascun proprietario può presentare le proprie osservazioni.
Nella fase di determinazione della somma da offrire per la espropriazione, l'ente può chiedere al proprietario di quantificare il valore del bene, per poter effettuare una valutazione della indennità di esproprio in via provvisoria.
Se il proprietario accetta la l'indennità provvisoria, questa gli verrà corrisposta nel giro di sessanta giorni.
Se invece, il proprietario contesta la valutazione della indennità di esproprio, l'autorità espropriante nomina due tecnici, fra cui vi è quello designato dal proprietario del bene, mentre il tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, su istanza di chi vi abbia interesse, ne nomina un terzo.
Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
In caso di particolare urgenza, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, e a comunicare se la condivide.
Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, e se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.
Il decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cinque anni) e deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 23 del testo unico.
La norma sul contenuto del decreto ha cancellato la distinzione fra decreti di occupazione d'urgenza e decreto di esproprio. Questa distinzione in passato ha creato un enorme contenzioso proprio perché a seguito della emanazione del decreto di occupazione d'urgenza, si cominciavano i lavori prima del decreto di esproprio. Il testo unico ha così ristabilito la regola in base alla quale prima si espropria e poi si realizza l'opera.
Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti (art. 26).
Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene (art. 36).
Per quanto concerne la indennità per le aree edificabili, il testo unico ripropone la normativa precedente, con qualche cambiamento. Per un'area edificabile l'indennità è pari alla media del valore venale e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del 40%. La novità sta nel taglio del 40% che non si applica più nel caso in cui l'accordo di cessione non è stato concluso per fatto non imputabile al proprietario o quando l'indennità provvisoria offerta, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. Un'altra novità sta nel fatto che il reddito dominicale rivalutato, va moltiplicato per dieci (art. 37).
Per le indennità delle aree edificate, questa è pari al valore venale (art. 38).
L'art. 39, invece, prevede che se il vincolo di preordinato all'esproprio viene reiterato, al proprietario spetta un'indennità commisurata all'entità del danno.
Per la determinazione della indennità di esproprio delle aree non edificabili, si fa riferimento al valore agricolo, tenendo conto delle colture praticate e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati (art. 40).
L'art. 43 mette fine all'accessione invertita; il passaggio del bene nella proprietà pubblica non avverrà più in modo automatico ma sarà necessario un apposito atto di acquisizione che preveda il risarcimento dei danni per il proprietario.
Inoltre, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (art. 44).
Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprietà (art. 45).
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità (art.46).
Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo (art.47).
Gli ultimi dieci articoli si occupano di disciplinare alcune situazioni particolari, come l'esproprio di beni culturali o di opere militari.
L'art. 58 infine, elenca tutte le norme precedenti che vengono abrogate.
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