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Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 rel

Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.Tale regolamento si applica, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002. L'aumento del massimale dell'aiuto per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori si applica a partire dal 1° gennaio 2001. Siamo di fronte alla prima profonda modifica della riforma del settore degli ortofrutticoli adottata dal Consiglio nel novembre 1996. Le principali novità sono le seguenti:· Il doppio massimale previsto per la fissazione dell'aiuto comunitario per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, corrispondente al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori limitatamente ad un importo complessivo del 2,5% del fatturato totale dell'insieme delle organizzazioni di produttori è sostituito da un massimale unico, fissato al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla rispettiva organizzazione di produttori. Per le organizzazioni di produttori tale modifica semplifica considerevolmente la previsione dell'aiuto disponibile per i rispettivi programmi operativi, che è lo strumento chiave della riforma del 1996. Ciò contribuirà a migliorare la loro capacità di programmazione ed esecuzione delle attività finanziate dai fondi di esercizio. L'aumento degli stanziamenti comunitari connesso a tale misura si stima a 75 milioni di EUR. · Il regime previsto per la trasformazione dei pomodori subisce una modifica sostanziale. A partire dal prossimo raccolto le quote per tre gruppi di prodotti sono sostituite da un unico limite comunitario, ripartito in limiti nazionali tra gli Stati membri (i quali possono suddividere il loro limite in due sottogruppi). In caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto per la campagna successiva è ridotto per gli Stati membri che hanno superato il limite nazionale, in proporzione al superamento. L'aiuto è fissato a 34,50 EUR per tonnellata di pomodori freschi, a prescindere dal prodotto finito (concentrato di pomodoro, pomodori pelati ecc.). Il limite comunitario è fissato 8 251 455 tonnellate, il che equivale ad un incremento del 20,7% rispetto alla quota comunitaria fissata per il 2000/2001. L'aiuto sarà versato alle organizzazioni di produttori le quali a loro volta lo versano ai produttori. Il prezzo di vendita dei pomodori destinati alla trasformazione sarà liberamente negoziato tra le organizzazioni di produttori e i trasformatori e il prezzo minimo viene soppresso. In seguito a tali modifiche, il settore della trasformazione di pomodori tornerà a beneficiare, globalmente, dello stesso sostegno di cui beneficiava nel corso della campagna 1999/2000. · Il regime previsto per la trasformazione di pesche e pere è analogo a quello dei pomodori: a partire dalla campagna 2001/2002, l'aiuto e il limite di trasformazione si applicano alla materia prima. L'aiuto per le pesche è fissato a 47,70 EUR/t, mentre quello per le pere a 161,70 EUR/t. I limiti comunitari sono fissati a 539 000 tonnellate per le pesche (+ 6,8%) e a 104 617 tonnellate per le pere (+10,3%). Anche tali limiti sono ripartiti in limiti nazionali. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori e il prezzo minimo è soppresso. · Per quanto riguarda gli agrumi, i limiti di trasformazione sono stati aumentati del 26,2% per le arance (1 500 236 tonnellate), del 15% per il limoni (510 600 tonnellate) e del 20% per i piccoli agrumi (384 000 tonnellate). L'importo dei rispettivi aiuti rimane invariato. Inoltre, il limite previsto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96 per i ritiri dal mercato è ridotto del 5%, ossia è portato al 10% della quantità commercializzata dall'organizzazione di produttori per la campagna 2001/2002 e al 5% a partire dalla campagna 2002/2003. · Per gli altri prodotti trasformati (prugne secche, fichi secchi, uve secche ecc.), restano in vigore le attuali disposizioni. Globalmente, con le suddette modifiche ci si prefigge di intensificare il sostegno del settore nell'ambito di una strategia risolutamente rivolta al mercato. La semplificazione dei regimi di aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere li rende più trasparenti e l'istituzione di limiti comunitari e nazionali, insieme all'abbandono del prezzo minimo dato che l'aiuto è ora versato direttamente alle organizzazioni di produttori, conferiscono maggiore flessibilità ai regimi, responsabilizzando nel contempo gli operatori economici. Una volta raggiunta la velocità di crociera, lo sforzo finanziario complementare a carico dell'Unione europea a favore del settore degli ortofrutticoli sarà dell'ordine di 180 milioni di EUR.

sito:http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/fruitveg/index_it.htm
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